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R.D. 29/06/1939 n. 1127Art. 29. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio. Art. 30. (abrogato dal DPR. 22/06/1979 n. 338 art. 17) Art. 31. L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non contrasti con quelle dell'art. 13 di questo decreto. L'esame anzidetto non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda. Art. 32. (abrogato dal DPR 22/06/1979 n. 338 art. 19) Art. 33. In ogni caso, sui brevetti concessi dall'ufficio deve essere apposta l'annotazione che l'attuazione delle invenzioni, oggetto dei brevetti stessi, non potrà essere effettuata se non con l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione e il commercio dei prodotti oggetto delle invenzioni. Art. 34. (abrogato dal DPR 30/06/1972 n. 540 art. 14) Art. 35. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Entro lo stesso termine, può ricorrere l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevet- ti) Art. 36. Sui ricorsi decide la Commissione di cui al successivo art. 71, la quale procede udite le parti interessate, o i lori incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte. Il ricorso ai sensi del secondo comma del precedente articolo non sospende la concessione del brevetto, salva la successiva inserzione nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) del nome dell'inventore. Art. 37. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti dall'invenzione. Art. 38. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi. Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati. Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore. Art. 39. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore. Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo. Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti) e ne dà notizia nel Bollettino. Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma. Art. 40. (abrogato dal DPR 30/06/1972 n. 540 art. 14) Art. 40-bis. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente. Art. 41. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto e questo porti l'obbligo del segreto. L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nel caso previsto nel secondo comma del precedente art. 10, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto. Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente lo consenta. La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale Art. 42. I ministeri anzidetti e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di brevetto per invenzioni industriali da essi presentate siano mantenute segrete. Art. 43. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del paese, il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui nell'art. 40 (articolo abrogato dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 1972 n. 540), consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni indicate da questo decreto. TITOLO IV Tasse di brevetto Art. 44. Il brevetto per invenzioni industriale è soggetto alle seguenti tasse: 1) tassa di domanda; 2) tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto; 3) tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni. (Rif. Titolo IV della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 641). Art. 45. (abrogato dal DPR 22/06/1979 n. 338 art. 22). Art. 46 47 48 (Rif. Titolo IV della tariffa allegata al DPR 26/10/1972 n. 641). Art. 49. Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, su istanza dell'interessato, può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione, anche tardiva, del pagamento. Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può ricorrere alla Commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione. Art. 50. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione. Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal giudice. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel [registro dei brevetti] (ora raccolta degli originali dei brevetti), pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata. Art. 51. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere la esenzione dalla tassa di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno, l'inventore, che intenda mantenere in vigore il brevetto, deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario, il brevetto decade e l'inventore non è tenuto al pagamento delle tasse degli anni anteriori. TITOLO Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto Art. 52. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa. Art. 53. 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione. Art. 54. 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. 2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa: a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese; b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente. 3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto Art. 54-bis. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La licenza obbligatoria può esse- re concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente al- l'approvvigionamento del mercato interno. La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione. La licenza obbligato- ria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevet- to e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano. |
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